Chi, come e a chi
si può donare
chi
PUÒ DONARE
Possono donare (a norma dell’art. 2 lettera a legge 166/16) tutte le attività commerciali, piccole o grandi che siano, le quali operino in una delle fasi della raccolta, della produzione, della trasformazione, della distribuzione e della somministrazione di prodotti alimentari, agricoli e agro alimentari.
Imprese della GDO
Esercizi commerciali
Ristorazione
Mercati ortofrutticoli
Produttori artigianali
Punti vendita
cosa
SI PUÒ DONARE
Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad auto compostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico. (art. 2 lettera c) legge 166/16). Con riferimento alle disposizioni sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari previste dall’art. 4 della legge Gadda, la cessione è consentita anche oltre il temine minimo di conservazione purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione ed è inoltre prevista l'ulteriore trasformazione delle stesse con destinazione all’alimentazione umana o anche animale.
Sono previste specifiche disposizioni per i prodotti finiti della panificazione e per i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico: questi, se invenduti o non somministrati entro le 24 ore successive alla loro produzione, sono da considerarsi eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, nonché presso i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva e, pertanto, possono essere donati ai soggetti cessionari.
Invenduti o non somministrati
Ritirati perché non conformi
Rimanenze da attività promozionali
Prossimi al raggiungimento della data di scadenza
Non idonei per alterazioni dell'imballaggio
Invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici
come
SI PUÒ DONARE
1 ECCEDENZE FACILMENTE DEPERIBILI E INFERIORI A 15.000 EURO PER SINGOLA OPERAZIONE
Se la singola cessione riguarda eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché beni di valore complessivo non superiore a 15.000 euro, è sufficiente un documento di trasporto o un titolo equivalente.
Il donatore NON deve fare comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate per le cessioni di alimentari facilmente deperibili e per quelle cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15000 euro.
adempimenti
DEL BENEFICIARIO
Documento
di trasporto DDT
Data
Estremi del cedente
Estremi del cessionario
Estremi dell'incaricato del trasporto
Quantità e qualità della merce
Destinazione
adempimenti
DEL DONATORE
Dichiarazione
trimestrale
Entro il mese successivo
al trimestre
Estremi dei DDT
Impegno ad utilizzare i beni in conformità
con le proprie finalità istituzionali
2 ECCEDENZE OLTRE 15.000 EURO PER SINGOLA DONAZIONE
La procedura richiede maggiore trasparenza per assicurare il raggiungimento degli obiettivi solidali.
In particolare, il soggetto donatore è tenuto a trasmettere agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate) e alla Guardia di Finanza, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate nell’arco di un mese, che dovrà essere trasmessa entro il quinto giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le suddette operazioni.
adempimenti
DEL BENEFICIARIO
Documento
di trasporto DDT
Data
Estremi del cedente
Estremi del cessionario
Estremi dell'incaricato del trasporto
Quantità e qualità della merce
Destinazione
adempimenti
DEL DONATORE
Dichiarazione
trimestrale
Entro il mese successivo
al trimestre
Estremi dei DDT
Impegno ad utilizzare i beni in conformità
con le proprie finalità istituzionali
a chi
SI PUÒ DONARE
Enti senza fini di lucro, pubblici o privati, che perseguano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che realizzino attività d’interesse generale.
La legge 166/2016 è coordinata con la riforma del Terzo settore, e include tra i donatari tutti gli enti che sono iscritti nel registro unico nazionale.
Rientrano in questa categoria, ad esempio, le APS (Associazioni di Promozione Sociale), le ODV (Organizzazioni di Volontariato), gli enti filantropici, le cooperative sociali e le imprese sociali (art. 2 lettera b) legge 166/16).